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Il diritto islamico dedica molta attenzione alla regolamentazione del matrimonio e a delineare i diritti e i doveri dei coniugi, per assicurare una buona riuscita e durata della relazione, base solida della famiglia e dunque della società. Molto spesso le indicazioni date dai giuristi sono difficilmente comprensibili e attuabili alla luce della contesto odierno. Prima di tutto si evince una chiara distribuzione di diritti e doveri in base al sesso, che, alla luce di una riflessione sulla parità di genere, possono sembrare limitanti per gli uomini e discriminatori per le donne.

Quando ci si approccia a tali fonti, bisogna tener presente il contesto in cui sono state scritte, in cui il modo di pensare, di concepire il mondo e le esigenze delle persone erano totalmente diversi. D’altronde anche nel mondo contemporaneo non tutti scelgono di gestire il matrimonio allo stesso modo, e anche le motivazioni che spingono verso questo passo sono diverse e dipendono dai contesti.

In questo e negli articoli che seguiranno chiediamo alla professoressa Serena Tolino di far luce sui principali diritti e doveri di un uomo e di una donna uniti da un vincolo matrimoniale, così come stabilito nel diritto islamico. Qui di seguito solo una brevissima introduzione a cui seguiranno articoli su specifici aspetti, per comprendere quali siano le sfide che si pongono ai musulmani di oggi quando ci si confronta con le fonti classiche.

Nel momento in cui viene stipulato un contratto di matrimonio islamico, il marito e la moglie hanno una serie di diritti e di doveri precisi, le cui differenze rispecchiano ovviamente il periodo storico in cui il diritto islamico è stato canonizzato. Sia il marito che la moglie hanno diritto a un rapporto sessuale soddisfacente e al reciproco godimento sessuale. Inoltre, esiste il diritto-dovere della coabitazione. Questo significa che, in caso di poligamia, l’uomo non può semplicemente andare a vivere nella casa della moglie che preferisce, ma deve dividere equamente il suo tempo tra le case delle varie mogli.

Inoltre, la moglie ha diritto al sostegno finanziario e materiale, e gode comunque di uno stato finanziario indipendente: ad esempio il مهر (mahr), così come ciò che riceve in eredità, restano sua esclusiva proprietà, da gestire in totale autonomia, dal momento che il mantenimento della famiglia spetta esclusivamente al marito. Questo ha ovviamente reso possibile alle donne musulmane di entrare in affari, di investire nel settore immobiliare, di avviare proprie attività commerciali. Qualora il marito non adempia ai suoi obblighi di mantenimento, il giudice può ordinare la vendita coatta dei suoi beni per provvedere al mantenimento della moglie (o delle mogli).

Ad ogni modo, è sempre possibile indicare condizioni specifiche diverse da quelle generali nel contratto matrimoniale.

introduzione di Rosanna Maryam Sirignano
testo di Serena Tolino
©2018 Il Grande Colibrì

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